Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 Il 1. gennaio 2007 è entrata in vigore la legge cantonale sulla giustizia amministrativa (LGA, CS 370.100) che sostituisce la legge sul Tribunale amministrativo (LTA; CS 370.100) e per il tribunale delle assicurazioni (art. 49 cpv. 2 LGA) l'ordinanza sulla procedura del contenzioso delle assicurazioni sociali (OPCS; CS 542.300). Giusta l'art. 85 cpv. 2 LGA la procedura di ricorso si conforma al nuovo diritto, se al momento della sua entrata in vigore non è ancora scaduto il termine di ricorso. Nel caso in giudizio, essendo stata emanata la decisione impugnata nel 2007, risultano applicabili le disposizioni del nuovo diritto.
E. 2 Il ricorso in giudizio è volto contro una decisione dell’Ufficio AI e contesta, in sostanza, il metodo d’accertamento del grado d’invalidità nel cui ambito non si sarebbe tenuto conto dello stato di salute generale dell’assicurato e quindi di ulteriori molteplici patologie invalidanti, basandosi invece unicamente sugli accertamenti delle assicurazioni infortuni limitati all’incidenza dei postumi dei sinistri occorsi nel 1969 e nel 2003. Il 1. gennaio 2003 è entrata in vigore la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 832.20). Con la stessa sono state modificate diverse disposizioni contenute nella legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (LAI; RS 831.20). Dal profilo temporale, il giudice delle assicurazioni sociali applica di principio le norme di diritto materiale in vigore al momento in cui si realizza la fattispecie che esplica degli effetti dal punto di vista assicurativo (DTF 129 V 1, 128 V 315, 127 V 467 cons. 1 e 126 V 166 cons. 4b). Inoltre, il Tribunale delle assicurazioni si fonda di regola sui fatti che si sono realizzati fino all'emanazione della decisione amministrativa contestata (DTF 128 V 315, 121 V 366 cons. 1b). La questione non riveste comunque, nell'evenienza, portata rilevante poiché le nuove disposizioni materiali della LPGA, applicabili in questa sede, non comportano cambiamenti sostanziali rispetto alle abrogate disposizioni in vigore fino alla fine del 2002 (sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni del 28 giugno 2004, procedimento no. I 590/03).
E. 3 Il ricorrente, nell’ambito dell’istruzione della pratica, ha postulato un dibattimento pubblico nonché una superperizia giudiziaria.
Ai sensi dell’art. 61 cpv. 1 lett. e LPGA e 45 LGA, nelle pratiche giudiziarie delle assicurazioni sociali il Tribunale amministrativo è unicamente legittimato, se le circostanze lo giustificano, ma non obbligato, ad emettere il proprio giudizio nel contesto di un’udienza pubblica. Tale decisione, indipendentemente da un’istanza delle parti, ricade quindi nell’ambito del potere discrezionale del Tribunale che valuta, caso per caso, la necessità o meno della pubblica udienza. Dette prassi non collide con i disposti dell’art. 29 della Costituzione Federale (CF) e dell’art. 6 della Convenzione europea sui diritti dell’uomo (CEDU) che non garantiscono al cittadino il diritto incondizionato all’udienza pubblica in tutte le pratiche giudiziarie. Ai sensi dell’art. 61 cpv. 1 lett. c LPGA, il Tribunale delle assicurazioni, con la collaborazione delle parti, stabilisce i fatti determinanti per la soluzione della controversia; raccoglie le necessarie prove e le valuta liberamente. Di conseguenza, il Tribunale amministrativo assume le prove che ritiene utili ai fini del giudizio ma non è vincolato alle singole richieste riguardanti l’accertamento della fattispecie stessa. In effetti, spetta al giudice istruttore incaricato stabilire i mezzi di prova utili all’accertamento della fattispecie giuridicamente rilevante. Detto principio procedurale trova i propri limiti nell'obbligo di ammissione delle prove derivante dal diritto di essere sentito del cittadino sancito dall'art. 29 cpv. 2 CF. Il diritto costituzionale di essere sentito, in sostanza, serve a permettere alla persona coinvolta nella procedura di diritto pubblico la richiesta di assumere prove atte a avvalorare la propria causa. Nel rispetto dei principi dell'economia procedurale e della proporzionalità, l'autorità amministrativa è tenuta a dar seguito alla richiesta dell'interessato unicamente in relazione ai mezzi probatori palesemente rilevanti ai fini del giudizio. Un mezzo di prova deve essere considerato rilevante quando può essere atto ad influenzare la decisione. E contrario è ammissibile rinunciare alla richiesta di assunzione di prove quando la fattispecie che l'istante intende comprovare non appare giuridicamente rilevante, oppure se si intende provare quanto già appurato o dato per scontato. Alla richiesta probatoria non è quindi necessario dar seguito se appare certo a priori che la prova offerta non sia atta a meglio chiarire la fattispecie oppure qualora gli elementi in possesso dell'autorità giudicante siano ritenuti sufficienti ai fini del giudizio (DTF 124 I 241 cons. 2;
DTF 122 I 53 cons. 4a; cfr. al riguardo anche Imboden/Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, 5. Auflage, Basilea 1976, vol. I, n. 82 B IV b; Rhinow/Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband zur 5. Auflage, Basilea 1990,
n. 82 B IV b). Nel caso in giudizio, la documentazione agli atti, rispettivamente le allegazioni delle parti appaiono sufficienti al fine di valutare la conformità della decisione impugnata. Il Tribunale amministrativo, tenuto conto che l’oggetto d’esame è costituito squisitamente da problematiche legali e mediche agli atti della procedura, per i motivi precedentemente addotti non ha ritenuto necessario convocare un’udienza pubblica o ordinare una superperizia in quanto nessuna delle due, come si vedrà in seguito, avrebbe potuto contribuire a meglio chiarire gli estremi della pratica.
E. 4 L’art. 1 LAI prevede l’applicabilità delle disposizioni della LPGA per quanto non in contrasto con le proprie. A mente dell’art. 28 cpv. 1 LAI, l’assicurato ha diritto al riconoscimento di una rendita intera quando risulta invalido almeno nella misura del 70%, una rendita di tre quarti viene assegnata nel caso di un’invalidità quantificabile fra il 60 e il 69%, la mezza rendita è riconosciuta nei casi d’invalidità nella misura fra il 50% e il 59%, mentre l’attribuzione di un quarto di rendita richiede un’invalidità minima del 40%. Le rendite per un grado d’invalidità inferiore al 50% sono versate solo ad assicurati domiciliati o dimoranti abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA). Ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno, totale o parziale, presumibilmente permanente o di lunga durata. Viene considerata incapacità al guadagno la perdita, totale o parziale, provocata da un danno alla salute fisica o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l’assicurato alle cure e alle misure di integrazione esigibili, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione (art. 7 LPGA). Tenor l’art. 28 cpv. 2 LAI, l’art. 16 LPGA è applicabile per determinare l’invalidità dell’assicurato che esercita un’attività lucrativa. In base all’art. 16 LPGA, di regola, il grado d’invalidità viene stabilito paragonando il reddito da lavoro che l’assicurato potrebbe conseguire, dopo l’insorgere dell’invalidità e dopo l’esecuzione di eventuali provvedimenti d’integrazione, nell’esercizio di
un’attività da lui esigibile in condizioni equilibrate del mercato del lavoro, con quello che avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido (cfr. DTF 128 V 30 cons. 1). L’invalidità, nell’ambito delle assicurazioni sociali è quindi un concetto di carattere economico-giuridico e non medico (cfr. DTF 110 V 275, cons. 4a; 109 V 23, cons. 2a; 105 V 207; 102 V 166).
E. 5 Il concetto d’invalidità dell’assicurazione AI corrisponde, in sostanza, a quello dell’assicurazione infortuni obbligatoria, motivo per cui la valutazione del grado d’invalidità con riferimento allo stesso danno alla salute deve essere, per ambedue le assicurazioni sociali, equivalente. Nel caso in giudizio, come risulta dall’esame del carteggio, l’Ufficio AI è stato costantemente tenuto al corrente sull’evolversi della pratica AM e SUVA, ricevendo regolarmente copie dei documenti. Al momento dell’emanazione della decisione impugnata, l’Ufficio AI era quindi informato che la SUVA, tramite disposizione del 22 marzo 2006, aveva riconosciuto all’assicurato, limitatamente alle menomazioni derivanti dagli infortuni, un’incapacità lavorativa del 25% con rispettiva rendita a decorrere dal 1. febbraio 2006. Pur se, effettivamente, in seguito a impugnazione da parte dell’assicurato stesso (vedi STA S 07 171), al momento dell’emanazione della decisione AI le decisioni SUVA e AM non erano ancora definitivamente cresciute in forza di giudicato, nel caso in giudizio l’Ufficio AI non può appellarsi alla recente prassi del Tribunale federale, ai sensi della quale la precedenza alla valutazione del grado d’invalidità da parte della SUVA non è assoluta, al fine di giustificare il mancato coordinamento della valutazione del grado d’invalidità con le assicurazioni infortuni. Come considerato, l’Ufficio AI era al corrente del grado d’invalidità fissato o, in ogni caso, previsto dalle assicurazioni infortuni che, pur se contestato da parte dell’assicurato in quanto ritenuto esiguo, doveva, a maggior ragione, costituire per l’AI un grado di base sul quale sviluppare le proprie ulteriori valutazioni in relazione all’incidenza delle patologie extrainfortunistiche che risultano dai vari referti medici. Nel merito giova rilevare che, nello stesso rapporto del servizio medico regionale (SMR), vengano evidenziate, oltre alle menomazioni legate alla patologia infortunistica, altre limitazioni connesse a quella extrainfortunistica. Malgrado la conoscenza del grado d’invalidità previsto e fissato, per quanto di loro
competenza, tramite decisione da parte delle assicurazioni infortuni e, malgrado i ripetuti interventi dell’assicurato a sostegno della portata delle patologie extrainfortunistiche, peraltro risultanti dai molteplici referti medici agli atti, l’assicurazione AI, non solo ha riconosciuto un grado d’invalidità complessivo del 26%, cioè praticamente pari a quello meramente derivante dai postumi degli infortuni, ma ha pure fissato il termine d’interruzione dei ¾ di rendita in base a un’incapacità lavorativa del 66% in tempi completamente diversi da quelli delle altre assicurazioni sociali. In effetti, l’assicurazione infortuni ha versato all’assicurato, fino al 31 gennaio 2006, una diaria per incapacità al lavoro basata su un grado d’invalidità del 66 2/3%, assegnando, con decorrenza dal 1. febbraio 2006, una rendita del 25% per i postumi d’invalidità derivanti dagli infortuni. Da parte sua, l’Assicurazione AI ha invece riconosciuto, tenuto correttamente conto dell’anno d’attesa, una rendita di ¾ basata su un grado d’invalidità del 66% per il periodo dal 1. gennaio 2004 al 31 agosto 2005, fissando, a decorrere da detta data, un grado d’invalidità del 26%. Ne consegue che, per quanto concerne il lasso di tempo fra il 1. settembre 2005 e il 1. febbraio 2006, l’assicurazione infortuni ha riconosciuto all’assicurato un’incapacità lavorativa nella misura del 66 2/3%, mentre l’assicurazione AI, pur tenuta a giudicare il grado d’invalidità complessivo tenendo quindi conto delle patologie extrainfortunistiche, ha accertato, come risulta dalla decisione impugnata, un grado d’invalidità del 26%. Al riguardo traspare quindi una incongruenza lapalissiana che collide con il principio del coordinamento delle assicurazioni sociali coinvolte nell’accertamento dell’invalidità dell’interessato e quindi con il principio per il quale la valutazione dell’invalidità in relazione allo stesso danno alla salute fra le singole assicurazioni sociali deve essere armonizzata. In tale contesto, perciò, l’Ufficio AI sarà tenuto a conformare la propria decisione a quella dell’assicurazione infortuni e militare. Giova inoltre rilevare che, per quanto concerne la rendita d’invalidità AI, che, in seguito all’aggiornamento previsto, dovrà decorrere dal 1. febbraio 2006, la perizia del dott. …, sulla quale l’Ufficio AI basa prioritariamente la propria decisione, appare perlomeno contraddittoria in quanto l’assicurato viene giudicato abile al lavoro nella misura del 100% con un rendimento massimo del 100% a partire dal 6 maggio 2003, quando lo stesso era stato dichiarato
inabile al lavoro nella misura del 66 2/3%; in relazione all’attività prevista dal mansionario SUVA del 6 maggio 2004, il perito giudica invece l’assicurato abile al lavoro nella misura del 60%. Da parte sua, il medico curante del ricorrente è ripetutamente intervenuto invocando gravi problemi di salute del suo paziente senza però indicare con precisione il presunto grado d’invalidità dello stesso. Alla luce della situazione illustrata, caratterizzata da giudizi medici in parte sommari e certamente contraddittori, l’Ufficio AI non potrà esimersi dall’effettuare ulteriori accertamenti mirati al fine di accertare l’effettiva incapacità lavorativa globale del ricorrente a decorrere dal 1. febbraio 2006. Di conseguenza, il ricorso deve essere accolto e gli atti sono rinviati all’ufficio convenuto per nuova decisione ai sensi delle conclusioni giudiziali che prevedono l’assegnazione di ¾ di rendita AI fino al 31 gennaio 2006, nuovi accertamenti medici e l’emanazione di una decisione sulla base degli stessi per quanto concerne la rendita a decorrere dal 1. febbraio 2006. Per quanto concerne la decisione del 5 novembre 2007 si prende atto che la stessa riguarda la quantificazione della rendita basata su un grado d’invalidità del 66% per il periodo dal 1. gennaio 2004 al 31 agosto 2005. Tale decisione, in effetti, non collide con la presente che impone all’istituto convenuto la proroga di tale rendita fino al 31 gennaio 2006 completandola. Inoltre la stessa non ha una portata giuridica propria in quanto traduce meramente in cifre quella qui impugnata.
E. 6 In deroga ai disposti dell’art. 61 cpv. 1 lett. a LPGA, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’ammontare delle spese è previsto fra fr. 200.-- e 1’000.-- in funzione dei costi di procedura e senza riguardo al valore litigioso. Di conseguenza, i costi procedurali vengono accollati all’Istituto delle assicurazioni sociali del Cantone dei Grigioni (Ufficio AI) soccombente. Ai sensi dell’art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA, il ricorrente che vince la causa ha diritto al rimborso delle ripetibili secondo quanto stabilito dal Tribunale delle assicurazioni. L’importo è determinato senza tenere conto del valore litigioso, ma secondo l’importanza della lite e la complessità del procedimento. Visto
l’esito del gravame s’impone quindi l’assegnazione al ricorrente, che malgrado l’invito non ha presentato la nota d'onorario del proprio legale, l’assegnazione di un’equa somma a titolo di ripetibili fissata dal Tribunale in fr. 2’500.-- (IVA compresa). Il Tribunale decide: 1. Il ricorso è accolto, la decisione impugnata viene annullata e gli atti vengono rinviati all'istanza convenuta al fine di nuova decisione ai sensi dei considerandi. 2. Vengono prelevati dei costi di fr. 700.--, il cui importo sarà versato dall’Istituto delle assicurazioni sociali del Cantone dei Grigioni (Ufficio AI) entro trenta giorni dalla notifica della presente decisione all’Amministrazione delle finanze del Cantone dei Grigioni, Coira. 3. L’Istituto delle assicurazioni sociali del Cantone dei Grigioni (Ufficio AI) è tenuto a versare a … la somma di fr. 2’500.-- (IVA compresa) a titolo di ripetibili.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
S 07 170 2a Camera in qualità di Tribunale delle assicurazioni SENTENZA dell’11 dicembre 2007 nella vertenza di diritto amministrativo concernente rendita AI 1. Nell’anno 1969, durante la scuola reclute invernale, … ha riportato una distorsione alla caviglia sinistra con conseguente frattura del malleolo esterno e sublussazione del piede, che lo ha costretto a portare il gesso per un periodo di due mesi. In occasione di una visita effettuata nel 1972 è stata accertata, quale conseguenza dell’infortunio descritto, un’artrosi dell’articolazione superiore della caviglia sinistra con limitazioni della pronazione e dei movimenti articolari. L’ultimo trattamento ha avuto luogo nel 1973 e quindi la pratica, assunta dall’Assicurazione militare (AM), è stata chiusa. 2. Il 27 gennaio 2003, ossia quasi 34 anni dopo l’incidente subito durante il servizio militare, … è rimasto vittima di un infortunio sul lavoro nel cui contesto ha riportato, scivolando sul ghiaccio, un trauma distorsivo alla caviglia sinistra che gli ha impedito di riprendere l’attività lavorativa precedentemente svolta. Detto evento è stato assunto dalla SUVA, quale assicuratore infortuni del datore di lavoro, in applicazione delle disposizioni della Legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF). Tale assicurazione ha erogato all’assicurato, fino al mese di gennaio 2006, le prestazioni previste. Secondo la valutazione espressa dai medici della SUVA nell’ambito del caso aperto dopo il secondo infortunio, condivisa dal medico dell’AM, è emerso come la responsabilità e quindi l’onere finanziario fosse da suddividere nella misura del 75% in relazione all’infortunio del marzo 1969 a carico dell’AM, e del 25% in relazione al sinistro del gennaio 2003, che aveva provocato un aggravamento dei postumi derivanti dall’evento precedente, e quindi a carico della SUVA.
3. Tramite decisione del 22 marzo 2006 la SUVA ha riconosciuto all’assicurato, con decorrenza dal 1 febbraio 2006, una rendita d’invalidità del 25%, corrispondente a fr. 250.-- mensili, e un’indennità per menomazione dell’integrità fisica di fr. 2’670.-- basata su un grado di menomazione del 2,5%. Contro la disposizione in oggetto l’assicurato ha quindi presentato opposizione che è stata integralmente respinta con decisione del 10 maggio 2006. Tramite decisione del 20 giugno 2006 l’AM ha riconosciuto per i postumi dell’infortunio occorso durante il servizio militare una sua compartecipazione del 75% alla rendita d’invalidità del 25% erogando, a propria volta, una rendita d’invalidità di fr. 747.50. 4. Tramite ricorso dell’11 settembre 2006 l’assicurato ha impugnato la decisione della SUVA davanti al Tribunale amministrativo cantonale chiedendone, in sostanza, l’annullamento e il conseguente accertamento di un grado d’invalidità sensibilmente maggiore. Con sentenza del 16 gennaio 2007 (S 06 106) il Tribunale amministrativo ha accolto il ricorso considerando come spettasse dapprima all’AM stabilire il danno corrispondente alla propria responsabilità e fissare sia la rendita sia l’IMI. In considerazione di detto accertamento la SUVA, quale assicuratrice LAINF, avrebbe quindi dovuto determinare la propria rendita corrispondente alla differenza fra l’invalidità totale effettiva e quella accertata dall’AM. Di conseguenza, gli atti sono stati rinviati all’autorità convenuta per il coordinamento ai sensi di dette conclusioni. 5. Tramite decisione del 10 luglio 2007 l’AM ha respinto l’opposizione dell’assicurato riconoscendo nei confronti dello stesso la propria responsabilità nella misura del 75% su un grado d’invalidità complessiva pari al 25% accertato dalla SUVA e quindi assegnandogli una rendita di fr. 747.50 mensili a tempo indeterminato con decorrenza dal 1. febbraio 2006. L’accertamento in questione sarebbe basato sui referti stesi dal dott. … l’11 agosto 2005 e dal medico dell’AM il 30 gennaio 2006. Detta valutazione
risulterebbe pure dalla perizia del dott. … del 27 giugno 2005, stesa su incarico dell’assicuratore LAINF. 6. Nel frattempo, in data 16 aprile 2004, l’assicurato aveva presentato al competente Ufficio AI del Cantone dei Grigioni formale richiesta di prestazioni AI. In data 29 agosto 2006 l’AI ha notificato all’assicurato un decreto provvisorio che prevedeva, tenuto conto dell’anno d’attesa, l’erogazione di una rendita parziale, corrispondente a ¾ di quella intera, dal 1. gennaio 2004 al 30 giugno 2005. Preso atto delle osservazioni presentate dall’assicurato il 28 novembre 2006, in data 31 luglio 2007 l’Ufficio AI ha emanato la propria decisione riconoscendo ¾ di rendita AI dal 1. gennaio 2004 al 31 agosto 2005 sulla base di un grado d’invalidità del 66% accertato per tale periodo. A decorrere dal 1. settembre 2005 è stato fissato un grado d’invalidità del 26% a titolo di malattia di lunga durata. In sostanza, nell'ambito dei principi che reggono l’accertamento dell’invalidità medico-economica, l’Ufficio AI è partito dal presupposto che vede la possibilità dell’assicurato di esercitare a tempo pieno altre attività professionali di carattere leggero e quindi adeguate al suo stato di salute. Egli, infatti sarebbe in grado di svolgere lavori leggeri nel settore della gestione di magazzino, rispettivamente in quella dei pezzi di ricambio. Giunto a tale conclusione l’Ufficio AI, rinviando all’obbligo di contenimento del danno e dell’integrazione autonoma che incombono sul richiedente la rendita, nonché partendo da un reddito conseguibile presso l’attuale datore di lavoro di fr. 58’880.--, in virtù di mansioni complete, e da un reddito ipotetico, calcolato in applicazione delle tabelle secondo la rilevazione svizzera della struttura dei salari (RSS), di fr. 43'806.85, ha accertato un grado d’invalidità economica del 26%. 7. Tramite ricorso del 13 settembre 2007, l’assicurato ha impugnato tempestivamente la decisione dell’Ufficio AI davanti al Tribunale amministrativo chiedendo l’annullamento della stessa e il rinvio degli atti all’istanza convenuta al fine di nuove valutazione e decisione. Nell'ottica procedurale è stata chiesta una perizia giudiziaria al fine di accertare il grado d’invalidità complessivo a decorrere dal 1. gennaio 2004.
Il ricorrente adduce come, mentre l’AM, rispettivamente la SUVA avrebbero riconosciuto un grado d’invalidità del 25% limitatamente agli infortuni occorsi nel 1969 e nel 2003, l’Ufficio AI, tramite la decisione impugnata, nel contesto dell’accertamento dell’invalidità complessiva caratterizzata da molteplici componenti extrainfortunistiche, da parte sua avrebbe arbitrariamente accertato un grado d’invalidità del 26%, praticamente pari a quello riconducibile meramente ai postumi infortunistici. Tale decisione si porrebbe in contrasto sia con gli accertamenti medici del caso che con quanto accertato dalle assicurazioni infortuni. Il ricorrente rinvia altresì agli accertamenti effettuati dai funzionari del servizio esterno SUVA, i quali sarebbero giunti alla conclusione che la sua capacità lavorativa residua, pur nel contesto di lavori leggeri nell’ambito della gestione del magazzino e dei pezzi di ricambio, fosse limitata al 20-30%. Lo stesso dott. …, nel proprio referto del 27 giugno 2005, avrebbe accertato la possibilità del paziente di conseguire il 75% del reddito esigibile limitatamente alle conseguenze dirette degli infortuni. La perizia del reumatologo dott. … non sarebbe attendibile a causa della peculiarità della sua specialità medica che non gli avrebbe permesso di giudicare le conseguenze di altre patologie quali l’ipertensione arteriosa, la coronopatia e la broncopatia cronico-ostruttiva evidenziate invece dal dott. … nel proprio referto del 16 agosto 2007. Non essendo stati considerati detti elementi nel contesto dell’accertamento dello stato generale di salute del paziente, il giudizio dell’Ufficio AI sarebbe perciò incompleto in quanto emanato sulla falsariga degli accertamenti effettuati dalle assicurazioni infortuni. Inoltre, il dott. … avrebbe steso la propria perizia senza sottoporre il paziente ad una visita specialistica. Il ricorrente giunge quindi alla conclusione come nessuno abbia mai analizzato in termini globali e peritali il suo stato di salute. A maggior ragione, vista l’incapacità di coordinamento delle assicurazioni sociali, l’organo giudicante sarebbe tenuto a commissionare una perizia giudiziaria. La prassi adottata dalle assicurazioni sociali coinvolte nella pratica d’accertamento del grado d’invalidità dell’assicurato non sarebbe conforme alle disposizioni dell’art. 6 della Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) in quanto non coinvolgerebbe l’assicurazione AI e quindi non implicherebbe una valutazione globale della
capacità lavorativa dell’assicurato. Nessuna norma della LPGA permetterebbe infatti di distinguere fra un’incapacità lavorativa per infortunio, nel contesto dell’incapacità globale, e quella per malattia che si aggiunge alla stessa incapacità lavorativa per infortunio. Onde rispettare il principio del coordinamento sancito dall’art. 6 LPGA occorrerebbe quindi procedere ad una valutazione complessiva dell’incapacità al lavoro dell’assicurato. Solo dopo aver fissato l’incapacità al lavoro complessiva sarebbe possibile ripartire percentualmente tra le varie assicurazioni sociali la quota d’invalidità pertinente per ognuna. Tale problematica sarebbe già stata risolta al riguardo delle decisioni della SUVA e dell’AM ma non per quanto concerne quella dell’AI. L’incapacità lavorativa dovuta a più eventi invalidanti non potrebbe essere accertata sommando detti elementi uno per uno. In effetti, molteplici limitazioni fisiche avrebbero, nel complesso, un influsso esponenziale sull’incapacità lavorativa con conseguente sensibile peggioramento del quadro globale. Notoriamente, le disfunzioni a un arto si ripercuoterebbero sul corretto funzionamento di tutta la massa corporea. Pure le definizioni dell’incapacità al guadagno e dell’invalidità sancite dagli art. 7 e 8 LPGA implicherebbero valutazioni di carattere globale e non permetterebbero di limitare il giudizio alla funzionalità di varie sezioni o parti del corpo in quanto, proprio solo in virtù di una valutazione complessiva, sarebbe possibile fissare l’effettiva incapacità al lavoro. Di conseguenza, il metodo d’accertamento applicato colliderebbe con l’obbligo di coordinamento prescritto dalla LPGA. Con il proprio atteggiamento i funzionari della SUVA e dell’AM avrebbero, in sostanza, spinto l’assicurato ad accettare un contratto di lavoro nel contesto del quale emergerebbe una incapacità lavorativa e di guadagno dell’80%, creando così un’aspettativa disattesa dalla decisione impugnata. In applicazione del principio della buona fede, quindi, l’assicurato stesso godrebbe del diritto di perorare il riconoscimento di un’incapacità lavorativa in tale misura anche nei confronti dell'AI. 8. Nella propria presa di posizione del 27 settembre 2007 l’Ufficio AI propone di respingere integralmente il ricorso. Nel contesto della propria perizia del 16
maggio 2006 il dott. … avrebbe tenuto conto sia delle conseguenze invalidanti infortunistiche che di quelle riconducibili a malattia, giungendo alla conclusione di una capacità lavorativa del 100% in mansioni leggere e compatibili con le menomazioni del paziente. Per quanto concerne le affermazioni del ricorrente, relative al presunto accertamento da parte del servizio esterno della SUVA di una capacità lavorativa residua del 20-30%, l’ufficio convenuto rinvia nuovamente agli accertamenti medici e alla prassi che impone all’assicurato di massimizzare le proprie risorse al fine di contenere il danno, rispettivamente l’incapacità lavorativa. Di conseguenza, ai fini del giudizio, sarebbero rilevanti la perizia del dott. …, da un canto, e l’accertamento del reddito ipotetico applicando le tabelle RSS, d’altro canto. Contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, il dott. … lo avrebbe pure visitato. 9. Tramite richiesta del 18 ottobre 2007 il ricorrente ha postulato un dibattimento processuale pubblico con interrogatorio giudiziario al fine di permettere ai giudici di accertare personalmente, in virtù di domande mirate, la portata del caso in giudizio. Nella propria risposta del 5 novembre 2007 l’Ufficio AI ha rinviato alla completezza dell’incarto e all’esaustività degli accertamenti medici ritenendo quindi superflui il dibattimento pubblico e l’interrogatorio giudiziale. 10. In data 5 novembre 2007, cioè durante la pendenza davanti al Tribunale amministrativo del ricorso in giudizio, l’Ufficio AI ha notificato all’assicurato una decisione avente per oggetto il calcolo della rendita, basata su un grado d’invalidità del 66%, per il periodo dal 1. gennaio 2004 al 31 agosto 2005. Il 6 dicembre 2007 l’assicurato ha presentato ricorso cautelativo contro detta decisione rinviando agli argomenti presentati nel contesto del ricorso in giudizio. Considerando in diritto:
1. Il 1. gennaio 2007 è entrata in vigore la legge cantonale sulla giustizia amministrativa (LGA, CS 370.100) che sostituisce la legge sul Tribunale amministrativo (LTA; CS 370.100) e per il tribunale delle assicurazioni (art. 49 cpv. 2 LGA) l'ordinanza sulla procedura del contenzioso delle assicurazioni sociali (OPCS; CS 542.300). Giusta l'art. 85 cpv. 2 LGA la procedura di ricorso si conforma al nuovo diritto, se al momento della sua entrata in vigore non è ancora scaduto il termine di ricorso. Nel caso in giudizio, essendo stata emanata la decisione impugnata nel 2007, risultano applicabili le disposizioni del nuovo diritto. 2. Il ricorso in giudizio è volto contro una decisione dell’Ufficio AI e contesta, in sostanza, il metodo d’accertamento del grado d’invalidità nel cui ambito non si sarebbe tenuto conto dello stato di salute generale dell’assicurato e quindi di ulteriori molteplici patologie invalidanti, basandosi invece unicamente sugli accertamenti delle assicurazioni infortuni limitati all’incidenza dei postumi dei sinistri occorsi nel 1969 e nel 2003. Il 1. gennaio 2003 è entrata in vigore la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 832.20). Con la stessa sono state modificate diverse disposizioni contenute nella legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (LAI; RS 831.20). Dal profilo temporale, il giudice delle assicurazioni sociali applica di principio le norme di diritto materiale in vigore al momento in cui si realizza la fattispecie che esplica degli effetti dal punto di vista assicurativo (DTF 129 V 1, 128 V 315, 127 V 467 cons. 1 e 126 V 166 cons. 4b). Inoltre, il Tribunale delle assicurazioni si fonda di regola sui fatti che si sono realizzati fino all'emanazione della decisione amministrativa contestata (DTF 128 V 315, 121 V 366 cons. 1b). La questione non riveste comunque, nell'evenienza, portata rilevante poiché le nuove disposizioni materiali della LPGA, applicabili in questa sede, non comportano cambiamenti sostanziali rispetto alle abrogate disposizioni in vigore fino alla fine del 2002 (sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni del 28 giugno 2004, procedimento no. I 590/03). 3. Il ricorrente, nell’ambito dell’istruzione della pratica, ha postulato un dibattimento pubblico nonché una superperizia giudiziaria.
Ai sensi dell’art. 61 cpv. 1 lett. e LPGA e 45 LGA, nelle pratiche giudiziarie delle assicurazioni sociali il Tribunale amministrativo è unicamente legittimato, se le circostanze lo giustificano, ma non obbligato, ad emettere il proprio giudizio nel contesto di un’udienza pubblica. Tale decisione, indipendentemente da un’istanza delle parti, ricade quindi nell’ambito del potere discrezionale del Tribunale che valuta, caso per caso, la necessità o meno della pubblica udienza. Dette prassi non collide con i disposti dell’art. 29 della Costituzione Federale (CF) e dell’art. 6 della Convenzione europea sui diritti dell’uomo (CEDU) che non garantiscono al cittadino il diritto incondizionato all’udienza pubblica in tutte le pratiche giudiziarie. Ai sensi dell’art. 61 cpv. 1 lett. c LPGA, il Tribunale delle assicurazioni, con la collaborazione delle parti, stabilisce i fatti determinanti per la soluzione della controversia; raccoglie le necessarie prove e le valuta liberamente. Di conseguenza, il Tribunale amministrativo assume le prove che ritiene utili ai fini del giudizio ma non è vincolato alle singole richieste riguardanti l’accertamento della fattispecie stessa. In effetti, spetta al giudice istruttore incaricato stabilire i mezzi di prova utili all’accertamento della fattispecie giuridicamente rilevante. Detto principio procedurale trova i propri limiti nell'obbligo di ammissione delle prove derivante dal diritto di essere sentito del cittadino sancito dall'art. 29 cpv. 2 CF. Il diritto costituzionale di essere sentito, in sostanza, serve a permettere alla persona coinvolta nella procedura di diritto pubblico la richiesta di assumere prove atte a avvalorare la propria causa. Nel rispetto dei principi dell'economia procedurale e della proporzionalità, l'autorità amministrativa è tenuta a dar seguito alla richiesta dell'interessato unicamente in relazione ai mezzi probatori palesemente rilevanti ai fini del giudizio. Un mezzo di prova deve essere considerato rilevante quando può essere atto ad influenzare la decisione. E contrario è ammissibile rinunciare alla richiesta di assunzione di prove quando la fattispecie che l'istante intende comprovare non appare giuridicamente rilevante, oppure se si intende provare quanto già appurato o dato per scontato. Alla richiesta probatoria non è quindi necessario dar seguito se appare certo a priori che la prova offerta non sia atta a meglio chiarire la fattispecie oppure qualora gli elementi in possesso dell'autorità giudicante siano ritenuti sufficienti ai fini del giudizio (DTF 124 I 241 cons. 2;
DTF 122 I 53 cons. 4a; cfr. al riguardo anche Imboden/Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, 5. Auflage, Basilea 1976, vol. I, n. 82 B IV b; Rhinow/Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband zur 5. Auflage, Basilea 1990,
n. 82 B IV b). Nel caso in giudizio, la documentazione agli atti, rispettivamente le allegazioni delle parti appaiono sufficienti al fine di valutare la conformità della decisione impugnata. Il Tribunale amministrativo, tenuto conto che l’oggetto d’esame è costituito squisitamente da problematiche legali e mediche agli atti della procedura, per i motivi precedentemente addotti non ha ritenuto necessario convocare un’udienza pubblica o ordinare una superperizia in quanto nessuna delle due, come si vedrà in seguito, avrebbe potuto contribuire a meglio chiarire gli estremi della pratica. 4. L’art. 1 LAI prevede l’applicabilità delle disposizioni della LPGA per quanto non in contrasto con le proprie. A mente dell’art. 28 cpv. 1 LAI, l’assicurato ha diritto al riconoscimento di una rendita intera quando risulta invalido almeno nella misura del 70%, una rendita di tre quarti viene assegnata nel caso di un’invalidità quantificabile fra il 60 e il 69%, la mezza rendita è riconosciuta nei casi d’invalidità nella misura fra il 50% e il 59%, mentre l’attribuzione di un quarto di rendita richiede un’invalidità minima del 40%. Le rendite per un grado d’invalidità inferiore al 50% sono versate solo ad assicurati domiciliati o dimoranti abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA). Ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno, totale o parziale, presumibilmente permanente o di lunga durata. Viene considerata incapacità al guadagno la perdita, totale o parziale, provocata da un danno alla salute fisica o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l’assicurato alle cure e alle misure di integrazione esigibili, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione (art. 7 LPGA). Tenor l’art. 28 cpv. 2 LAI, l’art. 16 LPGA è applicabile per determinare l’invalidità dell’assicurato che esercita un’attività lucrativa. In base all’art. 16 LPGA, di regola, il grado d’invalidità viene stabilito paragonando il reddito da lavoro che l’assicurato potrebbe conseguire, dopo l’insorgere dell’invalidità e dopo l’esecuzione di eventuali provvedimenti d’integrazione, nell’esercizio di
un’attività da lui esigibile in condizioni equilibrate del mercato del lavoro, con quello che avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido (cfr. DTF 128 V 30 cons. 1). L’invalidità, nell’ambito delle assicurazioni sociali è quindi un concetto di carattere economico-giuridico e non medico (cfr. DTF 110 V 275, cons. 4a; 109 V 23, cons. 2a; 105 V 207; 102 V 166). 5. Il concetto d’invalidità dell’assicurazione AI corrisponde, in sostanza, a quello dell’assicurazione infortuni obbligatoria, motivo per cui la valutazione del grado d’invalidità con riferimento allo stesso danno alla salute deve essere, per ambedue le assicurazioni sociali, equivalente. Nel caso in giudizio, come risulta dall’esame del carteggio, l’Ufficio AI è stato costantemente tenuto al corrente sull’evolversi della pratica AM e SUVA, ricevendo regolarmente copie dei documenti. Al momento dell’emanazione della decisione impugnata, l’Ufficio AI era quindi informato che la SUVA, tramite disposizione del 22 marzo 2006, aveva riconosciuto all’assicurato, limitatamente alle menomazioni derivanti dagli infortuni, un’incapacità lavorativa del 25% con rispettiva rendita a decorrere dal 1. febbraio 2006. Pur se, effettivamente, in seguito a impugnazione da parte dell’assicurato stesso (vedi STA S 07 171), al momento dell’emanazione della decisione AI le decisioni SUVA e AM non erano ancora definitivamente cresciute in forza di giudicato, nel caso in giudizio l’Ufficio AI non può appellarsi alla recente prassi del Tribunale federale, ai sensi della quale la precedenza alla valutazione del grado d’invalidità da parte della SUVA non è assoluta, al fine di giustificare il mancato coordinamento della valutazione del grado d’invalidità con le assicurazioni infortuni. Come considerato, l’Ufficio AI era al corrente del grado d’invalidità fissato o, in ogni caso, previsto dalle assicurazioni infortuni che, pur se contestato da parte dell’assicurato in quanto ritenuto esiguo, doveva, a maggior ragione, costituire per l’AI un grado di base sul quale sviluppare le proprie ulteriori valutazioni in relazione all’incidenza delle patologie extrainfortunistiche che risultano dai vari referti medici. Nel merito giova rilevare che, nello stesso rapporto del servizio medico regionale (SMR), vengano evidenziate, oltre alle menomazioni legate alla patologia infortunistica, altre limitazioni connesse a quella extrainfortunistica. Malgrado la conoscenza del grado d’invalidità previsto e fissato, per quanto di loro
competenza, tramite decisione da parte delle assicurazioni infortuni e, malgrado i ripetuti interventi dell’assicurato a sostegno della portata delle patologie extrainfortunistiche, peraltro risultanti dai molteplici referti medici agli atti, l’assicurazione AI, non solo ha riconosciuto un grado d’invalidità complessivo del 26%, cioè praticamente pari a quello meramente derivante dai postumi degli infortuni, ma ha pure fissato il termine d’interruzione dei ¾ di rendita in base a un’incapacità lavorativa del 66% in tempi completamente diversi da quelli delle altre assicurazioni sociali. In effetti, l’assicurazione infortuni ha versato all’assicurato, fino al 31 gennaio 2006, una diaria per incapacità al lavoro basata su un grado d’invalidità del 66 2/3%, assegnando, con decorrenza dal 1. febbraio 2006, una rendita del 25% per i postumi d’invalidità derivanti dagli infortuni. Da parte sua, l’Assicurazione AI ha invece riconosciuto, tenuto correttamente conto dell’anno d’attesa, una rendita di ¾ basata su un grado d’invalidità del 66% per il periodo dal 1. gennaio 2004 al 31 agosto 2005, fissando, a decorrere da detta data, un grado d’invalidità del 26%. Ne consegue che, per quanto concerne il lasso di tempo fra il 1. settembre 2005 e il 1. febbraio 2006, l’assicurazione infortuni ha riconosciuto all’assicurato un’incapacità lavorativa nella misura del 66 2/3%, mentre l’assicurazione AI, pur tenuta a giudicare il grado d’invalidità complessivo tenendo quindi conto delle patologie extrainfortunistiche, ha accertato, come risulta dalla decisione impugnata, un grado d’invalidità del 26%. Al riguardo traspare quindi una incongruenza lapalissiana che collide con il principio del coordinamento delle assicurazioni sociali coinvolte nell’accertamento dell’invalidità dell’interessato e quindi con il principio per il quale la valutazione dell’invalidità in relazione allo stesso danno alla salute fra le singole assicurazioni sociali deve essere armonizzata. In tale contesto, perciò, l’Ufficio AI sarà tenuto a conformare la propria decisione a quella dell’assicurazione infortuni e militare. Giova inoltre rilevare che, per quanto concerne la rendita d’invalidità AI, che, in seguito all’aggiornamento previsto, dovrà decorrere dal 1. febbraio 2006, la perizia del dott. …, sulla quale l’Ufficio AI basa prioritariamente la propria decisione, appare perlomeno contraddittoria in quanto l’assicurato viene giudicato abile al lavoro nella misura del 100% con un rendimento massimo del 100% a partire dal 6 maggio 2003, quando lo stesso era stato dichiarato
inabile al lavoro nella misura del 66 2/3%; in relazione all’attività prevista dal mansionario SUVA del 6 maggio 2004, il perito giudica invece l’assicurato abile al lavoro nella misura del 60%. Da parte sua, il medico curante del ricorrente è ripetutamente intervenuto invocando gravi problemi di salute del suo paziente senza però indicare con precisione il presunto grado d’invalidità dello stesso. Alla luce della situazione illustrata, caratterizzata da giudizi medici in parte sommari e certamente contraddittori, l’Ufficio AI non potrà esimersi dall’effettuare ulteriori accertamenti mirati al fine di accertare l’effettiva incapacità lavorativa globale del ricorrente a decorrere dal 1. febbraio 2006. Di conseguenza, il ricorso deve essere accolto e gli atti sono rinviati all’ufficio convenuto per nuova decisione ai sensi delle conclusioni giudiziali che prevedono l’assegnazione di ¾ di rendita AI fino al 31 gennaio 2006, nuovi accertamenti medici e l’emanazione di una decisione sulla base degli stessi per quanto concerne la rendita a decorrere dal 1. febbraio 2006. Per quanto concerne la decisione del 5 novembre 2007 si prende atto che la stessa riguarda la quantificazione della rendita basata su un grado d’invalidità del 66% per il periodo dal 1. gennaio 2004 al 31 agosto 2005. Tale decisione, in effetti, non collide con la presente che impone all’istituto convenuto la proroga di tale rendita fino al 31 gennaio 2006 completandola. Inoltre la stessa non ha una portata giuridica propria in quanto traduce meramente in cifre quella qui impugnata. 6. In deroga ai disposti dell’art. 61 cpv. 1 lett. a LPGA, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’ammontare delle spese è previsto fra fr. 200.-- e 1’000.-- in funzione dei costi di procedura e senza riguardo al valore litigioso. Di conseguenza, i costi procedurali vengono accollati all’Istituto delle assicurazioni sociali del Cantone dei Grigioni (Ufficio AI) soccombente. Ai sensi dell’art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA, il ricorrente che vince la causa ha diritto al rimborso delle ripetibili secondo quanto stabilito dal Tribunale delle assicurazioni. L’importo è determinato senza tenere conto del valore litigioso, ma secondo l’importanza della lite e la complessità del procedimento. Visto
l’esito del gravame s’impone quindi l’assegnazione al ricorrente, che malgrado l’invito non ha presentato la nota d'onorario del proprio legale, l’assegnazione di un’equa somma a titolo di ripetibili fissata dal Tribunale in fr. 2’500.-- (IVA compresa). Il Tribunale decide: 1. Il ricorso è accolto, la decisione impugnata viene annullata e gli atti vengono rinviati all'istanza convenuta al fine di nuova decisione ai sensi dei considerandi. 2. Vengono prelevati dei costi di fr. 700.--, il cui importo sarà versato dall’Istituto delle assicurazioni sociali del Cantone dei Grigioni (Ufficio AI) entro trenta giorni dalla notifica della presente decisione all’Amministrazione delle finanze del Cantone dei Grigioni, Coira. 3. L’Istituto delle assicurazioni sociali del Cantone dei Grigioni (Ufficio AI) è tenuto a versare a … la somma di fr. 2’500.-- (IVA compresa) a titolo di ripetibili.